1. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento di eventuale personale trasferito dai Ministeri e dagli enti pubblici ai sensi delle norme vigenti allo scopo applicabili;
b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento del personale di cui al comma 1 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni, degli enti e degli organismi di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia, ai sensi del comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di lavoro relativo al personale all'Agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni, dagli enti e dagli organismi ai sensi del comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti da eventuali contratti stipulati con le amministrazioni,
c) mediante un finanziamento annuo, nei limiti del fondo a tale scopo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.